Statuto
dello SLAI-Cobas
DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
Lo
Slai-Cobas
-
si
batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro e, a partire dalle proprie concezioni politico-organizzative
caratterizzate dalla supremazia della democrazia diretta, demanda
l'interezza dei poteri sindacali (contrattazione, rappresentanza,
agibilità, permessi sindacali ...ecc.) agli organismi
di base liberamente eletti da tutti i lavoratori - iscritti
o no a qualsiasi sindacato su scheda bianca e con voto segreto,
e da essi revocabili in qualsiasi momento.
-
è
fondato sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza,
solidarietà, internazionalismo, democrazia diretta e
collettiva, ed è autonomo da Stato, governi, partiti
e padroni.
-
persegue
la tutela degli interessi specifici e generali, politici, culturali
e materiali, dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali
che ad essi fanno riferimento ed organizza strumenti stabili
di coordinamento politico-sindacale atti alla riunificazione
dei percorsi della conflittualità sociale, nella consapevolezza
della priorità dell'azione politica ai fini della determinazione
di rapporti di forza favorevoli.
-
individua
nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili
per la difesa della democrazia; si batte contro ogni forma legale
e/o contrattuale di regolamentazione dello sciopero.
-
organizza
in progettualità vertenziale i bisogni, le domande e
le aspirazioni che nascono dai luoghi di lavoro e nella società,
a partire dalla pratica della non delega della soggettività
collettiva, autonoma e autorganizzata dei lavoratori, intendendo
lesercizio della lotta non solo come semplice manifestazione
di forza necessaria al perseguimento delle specifiche piattaforme
rivendicative, ma anche come espressione e pratica di ideali
sociali, valori culturali, speranza e determinazione per una
vita diversa e migliore : lembrione di un potere alternativo
a quello dominante.
-
assume
la differenza sessuale ed afferma la supremazia delle soggettività
umane, dei bisogni sociali e della maternità sulla produzione
industriale
-
dichiara
che il lavoro umano non è una merce e si batte per la
conseguente trasformazione alternativa della società
e dei meccanismi sociali di produzione
-
ritiene
condizione essenziale per l'efficace esercizio della rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro è l'unità "dal
basso" (progettuale, vertenziale e autorganizzata) di tutti
i lavoratori indipendentemente dalla iscrizione o meno a qualsiasi
sindacato.
-
assume
i Cobas come proprie uniche rappresentanze aziendali, nella
loro pienezza di autonomia ed esclusiva titolarità della
contrattazione e dei poteri e dei diritti sindacali nei luoghi
di lavoro. Tali organismi sono unicamente sottoposti al controllo
diretto dei lavoratori che ne sono titolari esclusivi del potere
di revoca, modifica o sostituzione.
-
lesercizio
della democrazia diretta e collettiva è quindi compito
primo di tali organismi che organizzano in progettualità
vertenziale i bisogni, le domande e le aspirazioni che nascono
dai luoghi di lavoro e nella società con piena titolarieta
della contrat- tazione e di tutte le azioni vertenziali e di
lotta ritenute opportune per la difesa delle condizioni lavorative
e sociali e per la tutela collettiva e individuale dei lavoratori
e dei loro interessi. Tali organismi sono unici per tutto il
personale e sono costituiti sia da operai che da impiegati -
eletti congiuntamente o disgiuntamente - in proporzione all'entità
numerica delle predette categorie. Per tutti i delegati, comprese
le strutture di coordinamento, non sono previsti distacchi sindacali
con abbandono a tempo pieno dall'attività la- vorativa.
L'uso dei permessi sindacali è limitato al massimo e
sottoposto al controllo di tutti i lavoratori tramite affissione
periodica, nelle bacheche sindacali, delle quantità di
fruizione e delle motivazioni. Ogni fase dellattività
sindacale e della contrattazione è sempre intesa come
massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione
operaia ( e dei lavoratori) della gestione e della conduzione
complessiva delle vertenze e delle lotte. Le Assemblee generali
dei lavoratori sono il massimo organismo deci- sionale e vincolante
per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.
La carica di componente di organismi di coordinamento delle
rappresentanze sindacali aziendali è incompatibile con
incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi
di partiti, gruppi politici ed aziendali.
STATUTO
Art.
1) - DENOMINAZIONE E SEDE
E'
costituita l'associazione sindacale nazionale denominata "S.L.A.I.
(Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale) COBAS".L'associazione,
senza fine di lucro, ha sede legale in Pomigliano d'Arco (NA),
via Olbia 24 e sede nazionale in Milano, viale Liguria 49.
Ne
sono soci tutti i lavoratori dipendenti, assimilati o associati
in cooperative in Italia, di tutte le categorie, in servizio,
pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che
ne rispettano la Statuto e aderiscono alle strutture provinciali
dello Slai Cobas.
Art.
3) - SCOPI E PRINCIPI GENERALI
Lo
Slai Cobas ha quale scopo la promozione dell'autorganizzazione
sindacale, collettiva e di classe, dei lavoratori in Italia; la
promozione delle idonee azioni a difesa delle loro condizioni
lavorative e sociali.
Il
patrimonio dello Slai Cobas è costituito:dalle
quote versate dalle strutture territoriali provinciali (Coordinamenti
Provinciali) proporzionalmente al numero degli iscritti. da
eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere
acquisiti in seguito a economie di amministrazione. da
beni mobili e immobili che eventualmente potranno pervenire all'Associazione
Sindacale per disposizioni testamentarie o donazioni. da
somme che siano realizzate attraverso la commercializzazione editoriale
prodotta dall'Associazione o frutto delle iniziative culturali
e sindacali dellAs-sociazione medesima.
Art.5)
- TESSERAMENTO - CONTRIBUTI
Le
modalità di iscrizione allo Slai Cobas sono determinate
con deliberazione del Coordinamento nazionale. Ai
Cobas, sentito il Coordinamento Provinciale, compete deliberare
l'entità dei contributi sindacali dovuta da ciascun iscritto,
che non potranno superare lo 0,5 % dell'importo percepito dal
lavoratore a titolo di paga base, indennità di contingenza
e scatti di an- zianità. I
Cobas, dintesa col Coordinamento Provinciale, possono deliberare
forme di adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con
le direzioni aziendali. L'iscrizione
allo Slai Cobas è incompatibile con l'iscrizione ad ogni
altra associazione sindacale. La
disdetta del lavoratore ha effetto dal mese successivo a quello
in cui perviene all'Associazione. La
tessera ha validità un anno e deve essere rinnovata su
esplicita richiesta delliscritto Lo
Slai Cobas rinuncia ai diritti di servizio sindacale
a carico dei lavoratori in occasione di transazioni giudiziarie
di vertenze, stipula di accordi ecc. Una
quota di L. 10.000 per ciascun iscritto dovrà essere versata
nel fondo nazionale da parte di ciascun coordinamento provinciale
secondo modalità che saranno stabilite dal coordinamento
nazionale.
Art.6)
- DEMOCRAZIA CONTRATTUALE
Ogni
fase della contrattazione, non prescindendo dalla ricerca e dalla
costruzione di favorevoli rapporti di forza, è sempre intesa
come massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione
operaia della gestione complessiva delle lotte.Le
assemblee generali dei lavoratori interessati ne sono il massimo
organismo decisionale.
Art.7)
- POLITICHE ORGANIZZATIVE
In
sintonia con l'art.3 e con la dichiarazione dei principi fondamentali,
gli organismi interni tenderanno alla massima ricomposizione delle
mansioni per evitare e/o superare la separazione tra lavoro manuale
e lavoro intellettuale, tra dirigenti e diretti, rappresentanti
e rappresentati. Detti organismi, allo scopo di realizzare strumenti
certi, formali e riconoscibili per l'esercizio di una democrazia
interna non delegata, saranno caratterizzati da mere funzioni
coordinative, collegiali e orizzontali, inibendo la formazione
di soggettività indi- viduali "dirigenti" e la
costituzione di gerarchie di potere.
Art.8)
- UN SINDACATO SENZA SINDACALISTI
Gli
organismi dello Slai Cobas non prevedono funzionari nè
distacchi sindacali a tempo pieno. Luso dei permessi sindacali
sarà limitato e rigorosamente sottoposto allapprovazione
del Cobas e al controllo di tutti i lavoratori. Gli organismi
dello Slai Cobas sono formati da lavoratori (dipendenti, assimilati
o soci di cooperative), pensionati o disoccupati. Sono previsti
inviti anche permanenti, ma senza potere di voto, a tutte le espressioni
organizzate del sindacalismo di base fondato sull'autorganizzazione
ed a tutte le realtà dellantagonismo sociale fondate
su tali principi.
Sono
organi dello Slai Cobas :
il
Congresso Nazionale. E il massimo organismo deliberante
a livello nazionale. Definisce gli indirizzi generali ed elegge
il Coordinamento Nazionale con la maggioranza del 51% dei presenti
con diritto di voto. Può modificare e integrare lo Statuto
con delibera espressa dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
al voto presenti ed ha la facoltà di emanare regolamenti.
Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno
ogni due anni. Può essere convocato in seduta straordinaria
da 1/3 dei membri del Coordinamento Nazionale o 1/4 dei Coordinamenti
Provinciali.
il
Coordinamento Nazionale. E l organismo gestionale
a livello nazionale. Emana il regolamento per l'attuazione dello
sta- tuto e le norme disciplinanti i lavori del Congresso. Attua
gli indirizzi generali stabiliti dal Congresso. E' l'organo deliberante
tra un congresso e l'altro. Fissa norme e procedure per il tesseramento.
Nomina al suo interno lEsecutivo Nazionale di Coordinamento
e il Coordinatore Nazionale. Il Coordinamento Nazionale si riunisce
almeno ogni 3 mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria
da almeno 1/3 dei componenti dell Esecutivo Nazionale di
Coordinamento o da 1/4 dei membri del Coordinamento Nazionale.
lEsecutivo
Nazionale di Coordinamento. E organo esecutivo. E
eletto tra i componenti del Coordinamento Nazionale con la maggioranza
del 51% dei presenti aventi diritto al voto. E organo collegiale
che provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento Nazionale,
traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative
e amministrative.
il
Coordinatore Nazionale. Rappresenta solo tecnicamente e per motivi
legali (nello spirito e nella lettera dellart.7 del presente
Statuto) lo Slai Coba Nazionale nei confronti di terzi, controparti
e pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale. Il Coordinatore
Nazionale non può ricoprire tale incarico per più
di 2 anni consecutivi.
il
Coordinamento Nazionale elegge altresì, con la maggioranza
del 51 % dei presenti, uno o più responsabili amministrativi
che gestiscono, in base alle direttive e sotto il controllo del
Coordinamento Nazionale, il flusso finanziario dello Slai Cobas,
l'ammini- strazione corrente e curano la contabilità. I
responsabili amministrativi nazionali sottopongono all' approvazione
del Coordinamento Nazionale il bilancio amministrativo annuale
entro il primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha diritto
di prendere visione ed ottenere fotocopie del bilancio.
il
Congresso Provinciale. E il massimo organismo deliberante
a livello territoriale. Elegge il Coordinamento Provinciale con
la maggioranza del 51 % dei presenti E' convocata almeno ogni
due anni dal Coordinamento Provinciale e può essere convocata
straordinariamente da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale
o da 1/4 degli iscritti allo Slai Cobas della struttura provinciale.
il
Coordinamento Provinciale. E l'organismo gestionale a livello
territoriale. Nomina al suo interno lEsecutivo Provinciale
di Coordinamento e il ( o i) Coordinatore Provinciale. Il Coordinamento
Provinciale si riunisce almeno ogni due mesi. Può essere
convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 dei membri dellEsecutivo
provinciale di Coordinamento o da 1/4 dei Cobas facenti capo al
Coordinamento Provinciale.
lEsecutivo
Provinciale di Coordinamento. E organo esecutivo territoriale.
E eletto tra i componenti del Coordinamento Provinciale
con la maggioranza del 51% dei presenti aventi diritto al voto.
E' organo collegiale che provvede all'esecuzione delle deli- bere
del Coordinamento Provinciale, traducendo in indirizzi operativi
le politiche contrattuali, organizzative e amministrative...
il
Coordinatore Provinciale. Rappresenta solo tecnicamente e per
motivi legali (nello spirito e nella lettera dellart.7 del
presente Statuto) lo Slai Cobas Provinciale nei confronti di terzi,
controparti e pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale.
il
Coordinamento Provinciale elegge al suo interno, con la maggioranza
del 51 % uno o più responsabili amministrativi, che gestiscono
in base alle direttive e sotto il controllo del Coordinamento
Provinciale il flusso finanziario territoriale dell'Associazione
e ne curano l amministrazione corrente e la contabilità.
I responsabili amministrativi provinciali sottopongono all'approvazione
del Coordinamento Provinciale il bilancio amministrativo provinciale
entro il primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha il
diritto di prendere visione ed ottenere fotocopie del bilancio
provinciale.
il
Comitato di Base, ovvero il Cobas, rappresenta la struttura
portante dello Slai Cobas ed è larticolazione sindacale
su base aziendale dello Slai Cobas. Esso è costituito
dall Assemblea di tutti gli iscritti della singola realtà
lavorativa. Elegge la propria strut- tura di coordinamento e
, in base al numero dei propri iscritti, i propri delegati al
Coordinamento provinciale. Il Cobas è convocato al- meno
ogni 2 mesi dalla propria struttura di coordinamento. Può
essere convocato straordinariamente da almeno 1/3 degli iscritti
della singola realtà lavorativa.
Art.10)
- PATTI FEDERATIVI
Lo
Slai Cobas, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento
Nazionale, può sottoscrivere patti federativi con or- ganizzazioni
sindacali a sè omogenee e con organizzazioni dell
antagonismo sociale a carattere territoriale, nazionale o internazio-
nale, nella salvaguardia della reciproca autonomia. La sottoscrizione
di patti federativi deve essere ratificata entro un termine non
superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso
di patto territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento
Nazionale, nel caso di patto federativo a carattere nazionale
o internazionale.
Art.11)
- INCOMPATIBILITA'
La
carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi
dello Slai Cobas è incompatibile con incarichi pubblici
elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti,
gruppi politici ed aziendali.
Art.
12) - NORMA TRANSITORIA
Lo
Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture
autorganizzate di patronato per lassistenza previdenziale
e fiscale dei lavoratori, senza alcun fine di lucro, come strutture
di servizio aperte a tutti i lavoratori indipendentemente dalla
loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale struttura opera
sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei lavoratori
utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne
fotocopie.
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