SLAI-Cobas - Coordinamento provinciale di Napoli

Statuto dello SLAI-Cobas



DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo Slai-Cobas

  • si batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e, a partire dalle proprie concezioni politico-organizzative caratterizzate dalla supremazia della democrazia diretta, demanda l'interezza dei poteri sindacali (contrattazione, rappresentanza, agibilità, permessi sindacali ...ecc.) agli organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori - iscritti o no a qualsiasi sindacato su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsiasi momento.
  • è fondato sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, solidarietà, internazionalismo, democrazia diretta e collettiva, ed è autonomo da Stato, governi, partiti e padroni.
  • persegue la tutela degli interessi specifici e generali, politici, culturali e materiali, dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali che ad essi fanno riferimento ed organizza strumenti stabili di coordinamento politico-sindacale atti alla riunificazione dei percorsi della conflittualità sociale, nella consapevolezza della priorità dell'azione politica ai fini della determinazione di rapporti di forza favorevoli.
  • individua nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili per la difesa della democrazia; si batte contro ogni forma legale e/o contrattuale di regolamentazione dello sciopero.
  • organizza in progettualità vertenziale i bisogni, le domande e le aspirazioni che nascono dai luoghi di lavoro e nella società, a partire dalla pratica della non delega della soggettività collettiva, autonoma e autorganizzata dei lavoratori, intendendo l’esercizio della lotta non solo come semplice manifestazione di forza necessaria al perseguimento delle specifiche piattaforme rivendicative, ma anche come espressione e pratica di ideali sociali, valori culturali, speranza e determinazione per una vita diversa e migliore : l’embrione di un potere alternativo a quello dominante.
  • assume la differenza sessuale ed afferma la supremazia delle soggettività umane, dei bisogni sociali e della maternità sulla produzione industriale
  • dichiara che il lavoro umano non è una merce e si batte per la conseguente trasformazione alternativa della società e dei meccanismi sociali di produzione
  • ritiene condizione essenziale per l'efficace esercizio della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è l'unità "dal basso" (progettuale, vertenziale e autorganizzata) di tutti i lavoratori indipendentemente dalla iscrizione o meno a qualsiasi sindacato.
  • assume i Cobas come proprie uniche rappresentanze aziendali, nella loro pienezza di autonomia ed esclusiva titolarità della contrattazione e dei poteri e dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro. Tali organismi sono unicamente sottoposti al controllo diretto dei lavoratori che ne sono titolari esclusivi del potere di revoca, modifica o sostituzione.
  • l’esercizio della democrazia diretta e collettiva è quindi compito primo di tali organismi che organizzano in progettualità vertenziale i bisogni, le domande e le aspirazioni che nascono dai luoghi di lavoro e nella società con piena titolarieta della contrat- tazione e di tutte le azioni vertenziali e di lotta ritenute opportune per la difesa delle condizioni lavorative e sociali e per la tutela collettiva e individuale dei lavoratori e dei loro interessi. Tali organismi sono unici per tutto il personale e sono costituiti sia da operai che da impiegati - eletti congiuntamente o disgiuntamente - in proporzione all'entità numerica delle predette categorie. Per tutti i delegati, comprese le strutture di coordinamento, non sono previsti distacchi sindacali con abbandono a tempo pieno dall'attività la- vorativa. L'uso dei permessi sindacali è limitato al massimo e sottoposto al controllo di tutti i lavoratori tramite affissione periodica, nelle bacheche sindacali, delle quantità di fruizione e delle motivazioni. Ogni fase dell’attività sindacale e della contrattazione è sempre intesa come massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia ( e dei lavoratori) della gestione e della conduzione complessiva delle vertenze e delle lotte. Le Assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo deci- sionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli. La carica di componente di organismi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.


STATUTO

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione sindacale nazionale denominata "S.L.A.I. (Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale) COBAS".L'associazione, senza fine di lucro, ha sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Olbia 24 e sede nazionale in Milano, viale Liguria 49.

Art. 2) - COSTITUZIONE

Ne sono soci tutti i lavoratori dipendenti, assimilati o associati in cooperative in Italia, di tutte le categorie, in servizio, pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano la Statuto e aderiscono alle strutture provinciali dello Slai Cobas.

Art. 3) - SCOPI E PRINCIPI GENERALI

Lo Slai Cobas ha quale scopo la promozione dell'autorganizzazione sindacale, collettiva e di classe, dei lavoratori in Italia; la promozione delle idonee azioni a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali.

Art. 4) - PATRIMONIO

Il patrimonio dello Slai Cobas è costituito:dalle quote versate dalle strutture territoriali provinciali (Coordinamenti Provinciali) proporzionalmente al numero degli iscritti. da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquisiti in seguito a economie di amministrazione. da beni mobili e immobili che eventualmente potranno pervenire all'Associazione Sindacale per disposizioni testamentarie o donazioni. da somme che siano realizzate attraverso la commercializzazione editoriale prodotta dall'Associazione o frutto delle iniziative culturali e sindacali dell’As-sociazione medesima.

Art.5) - TESSERAMENTO - CONTRIBUTI

Le modalità di iscrizione allo Slai Cobas sono determinate con deliberazione del Coordinamento nazionale. Ai Cobas, sentito il Coordinamento Provinciale, compete deliberare l'entità dei contributi sindacali dovuta da ciascun iscritto, che non potranno superare lo 0,5 % dell'importo percepito dal lavoratore a titolo di paga base, indennità di contingenza e scatti di an- zianità. I Cobas, d’intesa col Coordinamento Provinciale, possono deliberare forme di adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con le direzioni aziendali. L'iscrizione allo Slai Cobas è incompatibile con l'iscrizione ad ogni altra associazione sindacale. La disdetta del lavoratore ha effetto dal mese successivo a quello in cui perviene all'Associazione. La tessera ha validità un anno e deve essere rinnovata su esplicita richiesta dell’iscritto Lo Slai Cobas rinuncia ai diritti di “servizio sindacale” a carico dei lavoratori in occasione di transazioni giudiziarie di vertenze, stipula di accordi ecc. Una quota di L. 10.000 per ciascun iscritto dovrà essere versata nel fondo nazionale da parte di ciascun coordinamento provinciale secondo modalità che saranno stabilite dal coordinamento nazionale.

Art.6) - DEMOCRAZIA CONTRATTUALE

Ogni fase della contrattazione, non prescindendo dalla ricerca e dalla costruzione di favorevoli rapporti di forza, è sempre intesa come massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia della gestione complessiva delle lotte.Le assemblee generali dei lavoratori interessati ne sono il massimo organismo decisionale.

Art.7) - POLITICHE ORGANIZZATIVE

In sintonia con l'art.3 e con la dichiarazione dei principi fondamentali, gli organismi interni tenderanno alla massima ricomposizione delle mansioni per evitare e/o superare la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra dirigenti e diretti, rappresentanti e rappresentati. Detti organismi, allo scopo di realizzare strumenti certi, formali e riconoscibili per l'esercizio di una democrazia interna non delegata, saranno caratterizzati da mere funzioni coordinative, collegiali e orizzontali, inibendo la formazione di soggettività indi- viduali "dirigenti" e la costituzione di gerarchie di potere.

Art.8) - UN SINDACATO SENZA SINDACALISTI

Gli organismi dello Slai Cobas non prevedono funzionari nè distacchi sindacali a tempo pieno. L’uso dei permessi sindacali sarà limitato e rigorosamente sottoposto all’approvazione del Cobas e al controllo di tutti i lavoratori. Gli organismi dello Slai Cobas sono formati da lavoratori (dipendenti, assimilati o soci di cooperative), pensionati o disoccupati. Sono previsti inviti anche permanenti, ma senza potere di voto, a tutte le espressioni organizzate del sindacalismo di base fondato sull'autorganizzazione ed a tutte le realtà dell’antagonismo sociale fondate su tali principi.

Art.9) - ORGANI SOCIALI

Sono organi dello Slai Cobas :

il Congresso Nazionale. E’ il massimo organismo deliberante a livello nazionale. Definisce gli indirizzi generali ed elegge il Coordinamento Nazionale con la maggioranza del 51% dei presenti con diritto di voto. Può modificare e integrare lo Statuto con delibera espressa dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti ed ha la facoltà di emanare regolamenti. Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due anni. Può essere convocato in seduta straordinaria da 1/3 dei membri del Coordinamento Nazionale o 1/4 dei Coordinamenti Provinciali.

il Coordinamento Nazionale. E’ l’ organismo gestionale a livello nazionale. Emana il regolamento per l'attuazione dello sta- tuto e le norme disciplinanti i lavori del Congresso. Attua gli indirizzi generali stabiliti dal Congresso. E' l'organo deliberante tra un congresso e l'altro. Fissa norme e procedure per il tesseramento. Nomina al suo interno l’Esecutivo Nazionale di Coordinamento e il Coordinatore Nazionale. Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno ogni 3 mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 dei componenti dell’ Esecutivo Nazionale di Coordinamento o da 1/4 dei membri del Coordinamento Nazionale.

l‘Esecutivo Nazionale di Coordinamento. E’ organo esecutivo. E’ eletto tra i componenti del Coordinamento Nazionale con la maggioranza del 51% dei presenti aventi diritto al voto. E’ organo collegiale che provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento Nazionale, traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative.

il Coordinatore Nazionale. Rappresenta solo tecnicamente e per motivi legali (nello spirito e nella lettera dell’art.7 del presente Statuto) lo Slai Coba Nazionale nei confronti di terzi, controparti e pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale. Il Coordinatore Nazionale non può ricoprire tale incarico per più di 2 anni consecutivi.

il Coordinamento Nazionale elegge altresì, con la maggioranza del 51 % dei presenti, uno o più responsabili amministrativi che gestiscono, in base alle direttive e sotto il controllo del Coordinamento Nazionale, il flusso finanziario dello Slai Cobas, l'ammini- strazione corrente e curano la contabilità. I responsabili amministrativi nazionali sottopongono all' approvazione del Coordinamento Nazionale il bilancio amministrativo annuale entro il primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha diritto di prendere visione ed ottenere fotocopie del bilancio.

il Congresso Provinciale. E’ il massimo organismo deliberante a livello territoriale. Elegge il Coordinamento Provinciale con la maggioranza del 51 % dei presenti E' convocata almeno ogni due anni dal Coordinamento Provinciale e può essere convocata straordinariamente da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale o da 1/4 degli iscritti allo Slai Cobas della struttura provinciale.

il Coordinamento Provinciale. E’ l'organismo gestionale a livello territoriale. Nomina al suo interno l’Esecutivo Provinciale di Coordinamento e il ( o i) Coordinatore Provinciale. Il Coordinamento Provinciale si riunisce almeno ogni due mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 dei membri dell’Esecutivo provinciale di Coordinamento o da 1/4 dei Cobas facenti capo al Coordinamento Provinciale.

l’Esecutivo Provinciale di Coordinamento. E’ organo esecutivo territoriale. E’ eletto tra i componenti del Coordinamento Provinciale con la maggioranza del 51% dei presenti aventi diritto al voto. E' organo collegiale che provvede all'esecuzione delle deli- bere del Coordinamento Provinciale, traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative...

il Coordinatore Provinciale. Rappresenta solo tecnicamente e per motivi legali (nello spirito e nella lettera dell’art.7 del presente Statuto) lo Slai Cobas Provinciale nei confronti di terzi, controparti e pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale.

il Coordinamento Provinciale elegge al suo interno, con la maggioranza del 51 % uno o più responsabili amministrativi, che gestiscono in base alle direttive e sotto il controllo del Coordinamento Provinciale il flusso finanziario territoriale dell'Associazione e ne curano l’ amministrazione corrente e la contabilità. I responsabili amministrativi provinciali sottopongono all'approvazione del Coordinamento Provinciale il bilancio amministrativo provinciale entro il primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha il diritto di prendere visione ed ottenere fotocopie del bilancio provinciale.

il Comitato di Base, ovvero il Cobas, rappresenta la struttura portante dello Slai Cobas ed è l’articolazione sindacale su base aziendale dello Slai Cobas. Esso è costituito dall’ Assemblea di tutti gli iscritti della singola realtà lavorativa. Elegge la propria strut- tura di coordinamento e , in base al numero dei propri iscritti, i propri delegati al Coordinamento provinciale. Il Cobas è convocato al- meno ogni 2 mesi dalla propria struttura di coordinamento. Può essere convocato straordinariamente da almeno 1/3 degli iscritti della singola realtà lavorativa.

Art.10) - PATTI FEDERATIVI
Lo Slai Cobas, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale, può sottoscrivere patti federativi con or- ganizzazioni sindacali a sè omogenee e con organizzazioni dell’ antagonismo sociale a carattere territoriale, nazionale o internazio- nale, nella salvaguardia della reciproca autonomia. La sottoscrizione di patti federativi deve essere ratificata entro un termine non superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso di patto territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento Nazionale, nel caso di patto federativo a carattere nazionale o internazionale.

Art.11) - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai Cobas è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.

Art. 12) - NORMA TRANSITORIA

Lo Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture autorganizzate di patronato per l’assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun fine di lucro, come strutture di servizio aperte a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale struttura opera sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei lavoratori utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne fotocopie.


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