TRIBUNALE
DI MILANO SEZIONE LAVORO
il Giudice, nella causa promossa da SLAI COBAS contro SKY ITALIA
srl,
sentite le parti all' udienza del 24.1.2005;
letti gli atti ed esaminati i documenti allegati,
a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 28 St. Lav. il ricorrente conveniva in giudizio
la Sky Italia srl deducendo che in data 15 10.2004 l'azienda fissava
un incontro per discutere la quantificazione del premio di risultato
relativo al triennio 2001 2004; che a tale incontro partecipavano
le segreterie regionali della SLC CGIL, FIS CISI, e COM UIL 4
nonché le RSU CG1L, CISL, e UIL con esclusione del delegato SLA1
COBAS sig. Marco Bartolini il quale non solo non veniva convocato
ma veniva escluso quando, su sua esplicita richiesta di partecipare,
gli veniva risposto che "la riunione di oggi è stata indetta e
richiesta dalle segreterie regionali di SLC CGIL, FIS CISL e COM
UIL e pertanto la partecipazione è riservato alle stesse"; che
tale esclusione era illegittima in quanto nelle trattative svolte
sullo stesso tema nel 2001 il delegato SLAI COBAS aveva partecipato
alla discussione pur non sottoscrivendo poi l' accordo ed in quanto
la questione del premio di risultato, introdotto con accordo sindacale
dal 1997 con l'allora Atena Servizi spa, era istituto di competenza
aziendale la cui determinazione spetta alle rappresentanze sindacali
aziendali, che infine tale comportamento aveva tutti ì caratteri
dell' antisindacalità sia sotto l'aspetto della discriminazione
del singolo membro della RSU sia sotto il profilo del corretto
funzionamento della RSU.
Concludeva pertanto chiedendo al Giudice di accertare l'antisindacalità
della condotta aziendale e di ordinare a SKY Italia spa la cessazione
di tali comportamenti illegittimi ordinando alla stessa di informare
dipendenti e RSU che l'esclusione di Bartolini all'incontro del
15-10-2004 era illegittima e ordinando alla stessa di astenersi
in futuro dall'escludere membri delle RSU dalle consultazioni
e dalle trattative relative a temi di loro competenza.
Si costituiva la SKY ITALIA srl contestando le affermazioni svolte
ed osservando che la mancata convocazione del signor Bartolini
quale RSU Slai Cobas era da ricollegare al fatto che, a seguito
dell'incorporazione per fusione delle società del gruppo Tele
+ (tra cui Atena Servizi spa) in Stream (poi divenuta Sky Italia
srl) gli accordi sindacali aziendali del 1997 e del 2001 avevano
cessato di spiegare i suoi effetti con il conseguente venir meno
della titolarità delle RSU a partecipare alle, trattative sulla
quantificazione del premio di risultato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che nessuna contestazione vi è in ordine al fatto
storico della mancata convocazione e del conseguente rifiuto ad
ammettere la partecipazione della RSU Slai Cobas all' incontro
del 15,10.2004 al quale erano invece convocati i soggetti sopra
indicati e nel corso del quale era trattata e decisa la questione
relativa alla quantificazione del premio di risultato
Tale comportamento aziendale va ritenuto illegittimo posto che
l'accordo sindacale 25.9.2001 sottoscritto tra le RSU e Atena
Servizi spa (insieme alle altre società del gruppo) produce tuttora
i suoi effetti.
Invero
nessun fondamento può trovare la tesi dell'azienda secondo la
quale a seguito dell'accordo sottoscritto il 24.5.2003 per esperire
le procedure di cui all'art 47 L. 428/90 relative al conferimento
di rami di azienda, tra cui Atena Servizi spa, a Sky Italia srl,
il suddetto accordo aziendale sarebbe venuto meno.
Ai sensi dell'art. 2112 co. 3 cc il cessionario è tenuto ad applicare
i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento
fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa del cessionario; l'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi
dei medesimo livello.
Ne deriva pertanto che in assenza di una esplicita volontà dì
sostituzione, i contratti aziendali conclusi presso l'azienda
ceduta continuano a mantenere efficacia presso il cessionario
quanto meno sino alla loro scadenza.
L'accordo collettivo del 26.5.2003 (relativo alla procedura ex
art 47 L. nr 42V90) cui fa riferimento Sky Italia non prevede
in alcuno dei suoi punti tale sostituzione stabilendo soltanto
che in attesa della realizzazione del processo di armonizzazione
contrattuale e normativa seguiteranno ad essere mantenuti i CCNL
applicati nelle società di provenienza; affermazione che peraltro,
ricalcando quanto stabilito dalla legge, non avrebbe avuto neppure
necessità di essere prevista. Tale clausola tuttavia non può certamente
essere interpretata nel senso di ritenere sostituiti i singoli
contratti aziendali con quello in vigore presso l' allora Stream
(oggi Sky) in assenza di una specifica volontà.
Che peraltro l'azienda fosse ben consapevole dell'efficacia dell'originario
contratto aziendale risulta dallo stesso testo dell'accordo del
15 10-2004 nella parte in cui si dice che le parti si sono incontrate
per esaminare la situazione del premio di risultato di cui all'
accordo aziendale in data 25.9.2001 art. 37 . Inoltre nella parte
finale dello stesso accordo le parti si danno atto di aver definitivamente
superato gli obblighi derivanti dall'accordo del 25 9-2001 in
ordine al premio di risultando facendo così intendere di aver
ben chiara l'efficacia di detto accordo per tutte le altre materie.
A tutto ciò va aggiunto che all'incontro del 15-10 2004 erano
comunque convocate le RSU di CGIL, CISL e UIL, convocazione che
non avrebbe dovuto avere luogo se effettivamente la società fosse
stata convinta che l'accordo aziendale del 2001 non aveva più
alcun valore e doveva essere applicato solo l'accordo aziendale
in vigore presso Stream.
Ritenuta pertanto la piena efficacia dell'accordo aziendale sottoscritto
tra le RSU e Atena Servizi spa nel 2001, nessun dubbio può sorgere
in ordine al fatto che la trattativa in merito alla quantificazione
dei premi di risultato andava svolta con la partecipazione di
tutte le RSU le quali avrebbero dovuto essere correttamente convocate
così come peraltro era accaduto nel 2001.
Per quanto attiene il carattere antisindacale di tale comportamento
si osserva in primo luogo che è del tutto irrilevante l'elemento
psicologico del datore di lavoro come osservato dalla sentenza
SU nr. 5295 del 1997 (alla quale questo Giudice si richiama) posto
che l'errore di valutazione del datore di lavoro che non si è
reso conto della portata causale della sua condotta non fa venir
meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale oggettivamente
lesa.
Sotto il profilo oggettivo non pare dubitabile che il fatto in
esame abbia danneggiato in maniera palese l'esercizio della libertà
sindacale realizzando sia un'evidente discriminazione di un componente
delle RSU che era cosi posto nella condizione di non poter esercitare
i suoi diritti all'interno della trattativa aziendale sia un altrettanto
inequivocabile impedimento al regolare funzionamento delle RSU
nel loro insieme la cui attività e la cui partecipazione sono
state illegittimamente compresse e limitate.
Considerata infine l'attualità del comportamento illegittimo ed
il permanere dei suoi effetti lesivi della libertà ed attività
sindacale nonché l'esistenza di fondati motivi per ritenere la
reiterazione in avvenire di comportamenti illegittimi analoghi,
non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Va quindi dichiarato antisindacale il comportamento posto in essere
dalla società convenuta e consistito nell' impedire ad un membro
delle RSU di partecipare agli incontri aventi per tema il premio
di risultato tra cui quello del 15-10-2004. Viene quindi ordinata
la cessazione di tali comportamenti illegittimi ed in particolare
viene disposto che, a cura della stessa società, sia portato a
conoscenza dei dipendenti, degli altri membri delle RSU e delle
OO.SS. che parteciparono all'incontro del 15.10.2004 che la esclusione
del signor Bartolini era illegittima, che nessuno membro delle
RSU sia escluso dalla consultazione e dagli incontri su temi di
competenza aziendale e che una copia di detto provvedimento venga
affisso all'interno della bacheca sindacale ed in quella elettronica
aziendale.
Sky Italia viene condannata al pagamento delle spese, stante la
soccombenza, che si liquidano in euro 1.500 ( euro 50 per spese,
euro 200,00 per diritti ed euro 1.2500,00 per onorari)
P.Q.M.
Accerta
l'antisindacalità della condotta. di Sky Italia spa consistita
nell'aver impedito al membro RSU sig. Marco Bartolini di partecipare
agli incontri per definire il premio di risultato ed in l'incontro
del 15.10.2004.
Odina alla società convenuta di cessare tale comportamento illegittimo
ordinando alla stessa di informare i dipendenti, gli altri componenti
delle RSU e le OO.SS. partecipanti all'incontro del 15.10.2004
che l'esclusione del sig. Bartolini era illegittima; di astenersi
dall' escludere qualsiasi membro delle RSU dalle consultazioni
e dalle trattative su temi di competenza aziendale; di pubblicare
nella bacheca sindacale e in quella elettronica aziendale copia
del presente Provvedimento, Condanna la convenuta al pagamento
delle spese che liquida in euro 1.500,00.
Si comunichi
MILANO 31.1.2005
IL
GIUDICE CARLA BIANCHINI