SLAI-Cobas - Coordinamento provinciale di Napoli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

il Giudice, nella causa promossa da SLAI COBAS contro SKY ITALIA srl,

sentite le parti all' udienza del 24.1.2005;

letti gli atti ed esaminati i documenti allegati,

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 28 St. Lav. il ricorrente conveniva in giudizio la Sky Italia srl deducendo che in data 15 10.2004 l'azienda fissava un incontro per discutere la quantificazione del premio di risultato relativo al triennio 2001 2004; che a tale incontro partecipavano le segreterie regionali della SLC CGIL, FIS CISI, e COM UIL 4 nonché le RSU CG1L, CISL, e UIL con esclusione del delegato SLA1 COBAS sig. Marco Bartolini il quale non solo non veniva convocato ma veniva escluso quando, su sua esplicita richiesta di partecipare, gli veniva risposto che "la riunione di oggi è stata indetta e richiesta dalle segreterie regionali di SLC CGIL, FIS CISL e COM UIL e pertanto la partecipazione è riservato alle stesse"; che tale esclusione era illegittima in quanto nelle trattative svolte sullo stesso tema nel 2001 il delegato SLAI COBAS aveva partecipato alla discussione pur non sottoscrivendo poi l' accordo ed in quanto la questione del premio di risultato, introdotto con accordo sindacale dal 1997 con l'allora Atena Servizi spa, era istituto di competenza aziendale la cui determinazione spetta alle rappresentanze sindacali aziendali, che infine tale comportamento aveva tutti ì caratteri dell' antisindacalità sia sotto l'aspetto della discriminazione del singolo membro della RSU sia sotto il profilo del corretto funzionamento della RSU.

Concludeva pertanto chiedendo al Giudice di accertare l'antisindacalità della condotta aziendale e di ordinare a SKY Italia spa la cessazione di tali comportamenti illegittimi ordinando alla stessa di informare dipendenti e RSU che l'esclusione di Bartolini all'incontro del 15-10-2004 era illegittima e ordinando alla stessa di astenersi in futuro dall'escludere membri delle RSU dalle consultazioni e dalle trattative relative a temi di loro competenza.

Si costituiva la SKY ITALIA srl contestando le affermazioni svolte ed osservando che la mancata convocazione del signor Bartolini quale RSU Slai Cobas era da ricollegare al fatto che, a seguito dell'incorporazione per fusione delle società del gruppo Tele + (tra cui Atena Servizi spa) in Stream (poi divenuta Sky Italia srl) gli accordi sindacali aziendali del 1997 e del 2001 avevano cessato di spiegare i suoi effetti con il conseguente venir meno della titolarità delle RSU a partecipare alle, trattative sulla quantificazione del premio di risultato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va premesso che nessuna contestazione vi è in ordine al fatto storico della mancata convocazione e del conseguente rifiuto ad ammettere la partecipazione della RSU Slai Cobas all' incontro del 15,10.2004 al quale erano invece convocati i soggetti sopra indicati e nel corso del quale era trattata e decisa la questione relativa alla quantificazione del premio di risultato

Tale comportamento aziendale va ritenuto illegittimo posto che l'accordo sindacale 25.9.2001 sottoscritto tra le RSU e Atena Servizi spa (insieme alle altre società del gruppo) produce tuttora i suoi effetti.

Invero nessun fondamento può trovare la tesi dell'azienda secondo la quale a seguito dell'accordo sottoscritto il 24.5.2003 per esperire le procedure di cui all'art 47 L. 428/90 relative al conferimento di rami di azienda, tra cui Atena Servizi spa, a Sky Italia srl, il suddetto accordo aziendale sarebbe venuto meno.

Ai sensi dell'art. 2112 co. 3 cc il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario; l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi dei medesimo livello.

Ne deriva pertanto che in assenza di una esplicita volontà dì sostituzione, i contratti aziendali conclusi presso l'azienda ceduta continuano a mantenere efficacia presso il cessionario quanto meno sino alla loro scadenza.

L'accordo collettivo del 26.5.2003 (relativo alla procedura ex art 47 L. nr 42V90) cui fa riferimento Sky Italia non prevede in alcuno dei suoi punti tale sostituzione stabilendo soltanto che in attesa della realizzazione del processo di armonizzazione contrattuale e normativa seguiteranno ad essere mantenuti i CCNL applicati nelle società di provenienza; affermazione che peraltro, ricalcando quanto stabilito dalla legge, non avrebbe avuto neppure necessità di essere prevista. Tale clausola tuttavia non può certamente essere interpretata nel senso di ritenere sostituiti i singoli contratti aziendali con quello in vigore presso l' allora Stream (oggi Sky) in assenza di una specifica volontà.

Che peraltro l'azienda fosse ben consapevole dell'efficacia dell'originario contratto aziendale risulta dallo stesso testo dell'accordo del 15 10-2004 nella parte in cui si dice che le parti si sono incontrate per esaminare la situazione del premio di risultato di cui all' accordo aziendale in data 25.9.2001 art. 37 . Inoltre nella parte finale dello stesso accordo le parti si danno atto di aver definitivamente superato gli obblighi derivanti dall'accordo del 25 9-2001 in ordine al premio di risultando facendo così intendere di aver ben chiara l'efficacia di detto accordo per tutte le altre materie.

A tutto ciò va aggiunto che all'incontro del 15-10 2004 erano comunque convocate le RSU di CGIL, CISL e UIL, convocazione che non avrebbe dovuto avere luogo se effettivamente la società fosse stata convinta che l'accordo aziendale del 2001 non aveva più alcun valore e doveva essere applicato solo l'accordo aziendale in vigore presso Stream.

Ritenuta pertanto la piena efficacia dell'accordo aziendale sottoscritto tra le RSU e Atena Servizi spa nel 2001, nessun dubbio può sorgere in ordine al fatto che la trattativa in merito alla quantificazione dei premi di risultato andava svolta con la partecipazione di tutte le RSU le quali avrebbero dovuto essere correttamente convocate così come peraltro era accaduto nel 2001.

Per quanto attiene il carattere antisindacale di tale comportamento si osserva in primo luogo che è del tutto irrilevante l'elemento psicologico del datore di lavoro come osservato dalla sentenza SU nr. 5295 del 1997 (alla quale questo Giudice si richiama) posto che l'errore di valutazione del datore di lavoro che non si è reso conto della portata causale della sua condotta non fa venir meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale oggettivamente lesa.

Sotto il profilo oggettivo non pare dubitabile che il fatto in esame abbia danneggiato in maniera palese l'esercizio della libertà sindacale realizzando sia un'evidente discriminazione di un componente delle RSU che era cosi posto nella condizione di non poter esercitare i suoi diritti all'interno della trattativa aziendale sia un altrettanto inequivocabile impedimento al regolare funzionamento delle RSU nel loro insieme la cui attività e la cui partecipazione sono state illegittimamente compresse e limitate.

Considerata infine l'attualità del comportamento illegittimo ed il permanere dei suoi effetti lesivi della libertà ed attività sindacale nonché l'esistenza di fondati motivi per ritenere la reiterazione in avvenire di comportamenti illegittimi analoghi, non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso.

Va quindi dichiarato antisindacale il comportamento posto in essere dalla società convenuta e consistito nell' impedire ad un membro delle RSU di partecipare agli incontri aventi per tema il premio di risultato tra cui quello del 15-10-2004. Viene quindi ordinata la cessazione di tali comportamenti illegittimi ed in particolare viene disposto che, a cura della stessa società, sia portato a conoscenza dei dipendenti, degli altri membri delle RSU e delle OO.SS. che parteciparono all'incontro del 15.10.2004 che la esclusione del signor Bartolini era illegittima, che nessuno membro delle RSU sia escluso dalla consultazione e dagli incontri su temi di competenza aziendale e che una copia di detto provvedimento venga affisso all'interno della bacheca sindacale ed in quella elettronica aziendale.

Sky Italia viene condannata al pagamento delle spese, stante la soccombenza, che si liquidano in euro 1.500 ( euro 50 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 1.2500,00 per onorari)

P.Q.M.

Accerta l'antisindacalità della condotta. di Sky Italia spa consistita nell'aver impedito al membro RSU sig. Marco Bartolini di partecipare agli incontri per definire il premio di risultato ed in l'incontro del 15.10.2004.

Odina alla società convenuta di cessare tale comportamento illegittimo ordinando alla stessa di informare i dipendenti, gli altri componenti delle RSU e le OO.SS. partecipanti all'incontro del 15.10.2004 che l'esclusione del sig. Bartolini era illegittima; di astenersi dall' escludere qualsiasi membro delle RSU dalle consultazioni e dalle trattative su temi di competenza aziendale; di pubblicare nella bacheca sindacale e in quella elettronica aziendale copia del presente Provvedimento, Condanna la convenuta al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00.

Si comunichi

MILANO 31.1.2005

IL GIUDICE CARLA BIANCHINI

 


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