IL LAVORATORE PUÒ LEGITTIMAMENTE ASTENERSI DALLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA QUANDO ESSA COMPORTI PERICOLI PER LA SUA
SALUTE
La Corte di Cassazione discutendo un ricorso per un licenziamento
ha accolto le ragioni dell'operaio licenziato ed ha emesso la
seguente sentenza :" il lavoratore può legittimamente astenersi
dalla prestazione lavorativa quando essa comporti pericoli per
la sua salute, in base all'art. 32 Costituzione e all'art. 2087
codice civile ed in caso di non adeguata adozione da parte del
datore di lavoro delle misure necessarie, a norma dell'articolo
2087 Codice Civile, a tutelare l'integrità fisica e le condizioni
di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha la facoltà
di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa
arrecare pregiudizio alla sua salute ". (Corte di Cassazione -
Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2005, n.9576).
La
Corte di Cassazione con questa sentenza non è certo passata dalla
parte dei lavoratori e gli operai non possono farsi illusioni,
ma si può vedere se è possibile utilizzare la sentenza come arma
di difesa. Il lavoro in Italia è come la guerra e non si può far
finta di niente.
Sono stati 570 i morti in Italia nei primi sei mesi di quest'anno,
309.945 le invalidita' temporanee e 13.557 le malattie professionali
mentre fino a fine agosto sono stati denunciati 675.705 incidenti.
Il bilancio è quello di una carneficina :4 morti al giorno, oltre
2500 infortuni e più di 100 invalidità permanenti. Il costo sociale
della guerra del lavoro è elevato: morti, feriti e invalidi. L'INAIL
che dovrebbe vigilare si dedica alla beneficenza: 300 milioni
alla cittadella della polizia di Napoli, 500 milioni alla cittadella
della scienza di Milano e altri 1. 000 all'istituzione di 3 campus
universitari da inaugurare il 6 settembre alle spalle dei 3 atenei
di Roma. La Corte di Cassazione non è certo preoccupata per i
morti e i feriti. Ciò che preoccupa la Corte e il costo che lo
Stato deve sostenere . La Corte interviene e tenta di rimediare
avvertendo i padroni di fare attenzione.
La principale norma per inquadrare la condotta del padrone entro
i parametri della legalità era l'art. 2087 del codice civile.
In base all'art. 2087 codice civile l'imprenditore è tenuto ad
adottare tutte le misure che nel caso concreto si rendono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori ed i criteri
di riferimento sono lo specifico lavoro che viene svolto dal dipendente,
tenendo conto quale sia la sua esperienza professionale. Attualmente
la disciplina di riferimento è il Dlgs. 626/94, che sancisce il
fondamentale canone per cui il datore di lavoro è obbligato a
tenere le condizioni degli ambienti in modo salubre per la sicurezza
dei lavoratori. Si passa dal "tenuto ad adottare" ad
"obbligato". Per sancire tale obbligo si stabilisce
il principio della prevenzione con l'obbligo per il padrone di
redarre il "documento della valutazione dei rischi"
quale momento principale per garantire la sicurezza sui luoghi
di lavoro. Nella prima fase il padrone dovrebbe individuare quelli
che sono i potenziali fattori di pericolo per la incolumità dei
lavoratori e successivamente procedere alla loro valutazione onde
predisporre le misure che si rendono necessarie per eliminarli
o ridurli.
Sappiamo
come vanno le cose: morti, feriti e invalidi. Spesso il documento
di valutazione dei rischi è diventato un atto formale. Se poi
ci scappa il morto, spesso la sanzione della magistratura non
arriva o se arriva è una ridicola multa. Questa sentenza può dare
una possibilità: astenersi dalla prestazione lavorativa. Pertanto
la conoscenza del documento è indispensabile. Possiamo dire che
la 626 stabilisce una forma di prevenzione definita oggettiva
perché ha come riferimento l'adozione di accorgimenti tecnologici,
ed una soggettiva che valorizza il ruolo della formazione quale
momento imprescindibile per responsabilizzare il lavoratore ponendolo
nella condizione di "autotutelarsi". Ma questo non può
far dimenticare che nei cantieri edili, nelle piccole fabbriche,
cooperative, precari, spesso non esiste niente se non le minacce
del padrone con la buona grazia della Corte di Cassazione, dell'INAIL,
dell'INPS e dei Sindacati.