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IL LAVORATORE PUÒ LEGITTIMAMENTE ASTENERSI DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA QUANDO ESSA COMPORTI PERICOLI PER LA SUA SALUTE

La Corte di Cassazione discutendo un ricorso per un licenziamento ha accolto le ragioni dell'operaio licenziato ed ha emesso la seguente sentenza :" il lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa quando essa comporti pericoli per la sua salute, in base all'art. 32 Costituzione e all'art. 2087 codice civile ed in caso di non adeguata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie, a norma dell'articolo 2087 Codice Civile, a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute ". (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2005, n.9576).

La Corte di Cassazione con questa sentenza non è certo passata dalla parte dei lavoratori e gli operai non possono farsi illusioni, ma si può vedere se è possibile utilizzare la sentenza come arma di difesa. Il lavoro in Italia è come la guerra e non si può far finta di niente.

Sono stati 570 i morti in Italia nei primi sei mesi di quest'anno, 309.945 le invalidita' temporanee e 13.557 le malattie professionali mentre fino a fine agosto sono stati denunciati 675.705 incidenti. Il bilancio è quello di una carneficina :4 morti al giorno, oltre 2500 infortuni e più di 100 invalidità permanenti. Il costo sociale della guerra del lavoro è elevato: morti, feriti e invalidi. L'INAIL che dovrebbe vigilare si dedica alla beneficenza: 300 milioni alla cittadella della polizia di Napoli, 500 milioni alla cittadella della scienza di Milano e altri 1. 000 all'istituzione di 3 campus universitari da inaugurare il 6 settembre alle spalle dei 3 atenei di Roma. La Corte di Cassazione non è certo preoccupata per i morti e i feriti. Ciò che preoccupa la Corte e il costo che lo Stato deve sostenere . La Corte interviene e tenta di rimediare avvertendo i padroni di fare attenzione.

La principale norma per inquadrare la condotta del padrone entro i parametri della legalità era l'art. 2087 del codice civile. In base all'art. 2087 codice civile l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che nel caso concreto si rendono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori ed i criteri di riferimento sono lo specifico lavoro che viene svolto dal dipendente, tenendo conto quale sia la sua esperienza professionale. Attualmente la disciplina di riferimento è il Dlgs. 626/94, che sancisce il fondamentale canone per cui il datore di lavoro è obbligato a tenere le condizioni degli ambienti in modo salubre per la sicurezza dei lavoratori. Si passa dal "tenuto ad adottare" ad "obbligato". Per sancire tale obbligo si stabilisce il principio della prevenzione con l'obbligo per il padrone di redarre il "documento della valutazione dei rischi" quale momento principale per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella prima fase il padrone dovrebbe individuare quelli che sono i potenziali fattori di pericolo per la incolumità dei lavoratori e successivamente procedere alla loro valutazione onde predisporre le misure che si rendono necessarie per eliminarli o ridurli.

Sappiamo come vanno le cose: morti, feriti e invalidi. Spesso il documento di valutazione dei rischi è diventato un atto formale. Se poi ci scappa il morto, spesso la sanzione della magistratura non arriva o se arriva è una ridicola multa. Questa sentenza può dare una possibilità: astenersi dalla prestazione lavorativa. Pertanto la conoscenza del documento è indispensabile. Possiamo dire che la 626 stabilisce una forma di prevenzione definita oggettiva perché ha come riferimento l'adozione di accorgimenti tecnologici, ed una soggettiva che valorizza il ruolo della formazione quale momento imprescindibile per responsabilizzare il lavoratore ponendolo nella condizione di "autotutelarsi". Ma questo non può far dimenticare che nei cantieri edili, nelle piccole fabbriche, cooperative, precari, spesso non esiste niente se non le minacce del padrone con la buona grazia della Corte di Cassazione, dell'INAIL, dell'INPS e dei Sindacati.

 


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