Tfr
dei lavoratori dipendenti
Analisi sintetica delle tre alternative alla luce della legge
n.°243/2004, "nuove regole in materia pensionistica": la dichiarazione
esplicita di mantenimento dell'attuale sistema
Il Parlamento ha approvato la legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2004, n. 222, ed entrata
in vigore a partire dal 6 ottobre 2004), nella quale fissa nuove
regole in materia pensionistica e attribuisce al Governo numerose
deleghe: una, in particolare, per il sostegno della previdenza
complementare. Entro un anno dall´entrata in vigore - dunque al
massimo entro il 5 ottobre 2005 - il Governo dovrà adottare uno
o più decreti legislativi che definiscano:
1)
come i lavoratori dovranno conferire il proprio Tfr maturando
alle varie forme di previdenza complementare;
2)
cosa accadrà della loro "liquidazione" qualora non esprimano alcuna
preferenza (il cosiddetto principio del silenzio-assenso).
Entro
sei mesi dall´entrata in vigore di tale decreto legislativo o,
per i neo assunti successivamente all´entrata in vigore del decreto,
entro sei mesi dalla data di assunzione, ogni lavoratore dipendente
(pubblico e privato) sarà chiamato a scegliere fra tre alternative.
Vista l´importanza che la decisione ricopre per il futuro delle
persone, la stessa legge 243/2004 raccomanda al Governo di garantire
che "il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti
stimati dei fondi di previdenza complementare (...) nonché sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
TFR".
Le
tre alternative a disposizione del lavoratore
A. Prima alternativa: dichiarazione esplicita
di mantenimento dell´attuale sistema
Il
lavoratore prenderà carta e penna - in realtà utilizzerà un modulo
prestampato ad hoc - e dichiarerà "la volontà di non aderire ad
alcuna forma pensionistica complementare". La conseguenza è che
continuerà a funzionare tutto come oggi: anche il Tfr maturando,
oltre ovviamente a quello già maturato, si accumulerà e rivaluterà
di mese in mese, di anno in anno, e resterà presso il datore di
lavoro. Al momento del ritiro, il lavoratore riceverà il "gruzzolo"
accumulato e rivalutato (cioè la "liquidazione") tutto in un´unica
soluzione e in tempi ormai molto rapidi, comunque entro 40-60 giorni
dall´inoltro della richiesta al pro-prio ente di previdenza.
A.Rivalutazione
garantita dei propri versamenti al 31 dicembre di ogni anno
con l´applicazione di un tasso costituito dall´1,5 per cento
in misura fissa + il 75 per cento dell´aumento dell´indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato
dall´Istat rispetto al mese di dicembre dell´anno precedente
(tasso d´inflazione annuo) ai sensi dell´articolo 2120, 4°comma,
del codice civile. Nel 2004 la rivalutazione del Tfr oscilla
attorno al 3,3 per cento.
B. Il titolare riscuote immediatamente un capitale che
può usare come crede per sé o per altri (figli).
C.
Dopo otto anni di vita lavorativa presso lo stesso datore di
lavoro si possono chiedere versamenti anticipati fino al 70
per cento del proprio Tfr maturato. La richiesta deve essere
tuttavia giustificata (articolo 2120, 8° comma, c.c.) dalla
necessità di: c.1) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
c.2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile. Per la verità, è prassi
nel privato usare questa possibilità offerta dalla legge come
una specie di "fringe-benefit": al fine di accontentare e fidelizzare
i dipendenti migliori si suole accordare più volte nel tempo
quote di Tfr, anche prescindendo da plausibili giustificazioni
documentali.
D.
La percezione del Tfr è praticamente istantanea (fatti salvi
i naturali tempi tecnici di determinazione dell´ammontare spettante):
cioè dopo ogni interruzione del rapporto di lavoro, il lavoratore
subordinato percepisce entro pochi giorni o poche settimane
la "liquidazione" che ha maturato.
A.
Il grande svantaggio del Tfr è che, una volta a regime il sistema
previdenziale pubblico calcolato con il regime cosiddetto "contribuivo",
la pensione mensile che si percepirà sarà pari al 50-55 per
cento per i livelli più bassi o intermedi e al 35 per cento
per i livelli più alti (dirigenziali). La liquidazione - per
elementari ragioni di cautela da investire in strumenti finanziari
"sicuri" e dunque poco remunerativi - non sarà mai neanche lontanamente
in grado di colmare il differenziale con l´ultimo stipendio
percepito dal lavoratore, il che lo spingerà a una situazione
di povertà o di drastica riduzione del tenore di vita a cui
era abituato. Inoltre, nella nefasta ipotesi che si consumi
in tutto o in parte la liquidazione, non resta nulla (salvo
altri cospicui risparmi privati) per integrare la riduzione
dell´assegno pensionistico rispetto allo stipendio.
B.
L´istituto del Tfr non conosce le garanzie della non cedibilità,
della non sequestrabilità e della non pignorabilità.
B.
Seconda alternativa o meccanismo della scelta multipla consequenziale:
il
lavoratore dichiara che vuole destinare i nuovi accantonamenti
mensili del proprio TFR maturando alla previdenza complementare
e indica liberamente in quale tipo di investimento devono confluire
nonché le modalità gestionali a cui dovrà essere sottoposto il
flusso dei suoi conferimenti.
Il
lavoratore prende carta e penna - o un modello predisposto ad
hoc - e dirà:
1)
che vuole che tutto il proprio Tfr maturando mensilmente confluisca
in una delle forme possibili, cioè attualmente esistenti sul
mercato, di investimento previdenziale. Precisiamo che non è
consentito destinare solo una parte del proprio Tfr alla previdenza
complementare: il legislatore esige che il lavoratore faccia
una scelta chiara e definitiva senza tenere due piedi in una
staffa. La scelta riguarda solo la parte di Tfr maturanda, cioè
ancora da versare, salvo restando l'erogazione sottoforma della
classica "liquidazione" della parte di Tfr già maturata e accantonata
presso il datore di lavoro
2) Successivamente il lavoratore dovrà esplicitare per filo
e per segno la propria volontà; in altre parole, dovrà indicare
in quale forma di previdenza complementare dovrà essere conferito
il proprio Tfr maturando. Egli potrà scegliere di conferire
il proprio TFR fra le tre seguenti opzioni:
A.
in un fondo pensione chiuso (detto anche negoziale o di categoria),
se esiste già
B. in un fondo pensione aperto, a contribuzione
definita
C. in un Fip (Forma/Fondo individuale di previdenza)
o Pip (Piano individuale di previdenza) che altro non sono
se non delle polizze vita individuali - ramo I° (le tradizionali
polizze rivalutabili); ramo III° (unit linked classiche, unit
linked garantite, index linked) - stipulate dal singolo lavoratore
con una compagnia assicurativa. Le caratteristiche nonché
i costi/benefici di ognuna di queste tre forme di investimento
previdenziale, più le sotto-varianti, saranno trattate in
un articolo successivo.
3)
Infine il lavoratore dovrà specificare, nell'ambito di una delle
tre forme di investimento sopra indicate, il tipo di gestione
che desidera: investimento obbligazionario, azionario, bilanciato,
prudente, aggressivo. Nel tempo eventualmente potrà decidere
di cambiare la linea gestionale mediante il cosiddetto switch
(passaggio da un fondo all'altro) che a volte è gratuito ma
più spesso è oneroso.
Vantaggi
A.
La ragion d'essere della previdenza complementare è quella di
costituire una indispensabile integrazione all'assegno pensionistico,
il quale, una volta a regime il sistema "contributivo", raggiungerà
il 50-55 per cento dell'ultimo stipendio (livelli bassi e medi)
o il 35 per cento per gli stipendi più elevati. Ad esempio,
se l'ultimo stipendio percepito ammonterà a 1.500 euro, il primo
assegno pensionistico si aggirerà tra i 750 e gli 825 euro,
con una drastica riduzione del tenore di vita (la forbice è
imputabile al maggior o minor numero di anni di contribuzione
che il lavoratore potrà vantare). Gli esperti calcolano che
ogni punto percentuale di contribuzione dà, con un orizzonte
temporale di 35-40 anni, un risultato del 2-2,5 per cento sull'ultimo
stipendio. Per raggiungere l'obiettivo ottimale di integrare
del 20-25 per cento l'assegno pensionistico, la contribuzione
dovrà aggirarsi attorno al 10 per cento: il 7 per cento (precisamente
il 6,91 per cento) esiste già e rappresenta lo zoccolo duro
costituito dal proprio Tfr; un 1,2 per cento deriverà dall'obbligo
contributivo supplementare del datore di lavoro; un altro 1,2-1,5
per cento da un ulteriore versamento mensile del lavoratore
(pari a 12-15 euro ogni 1.000 netti). Aderendo per 30 o 40 anni
a una delle tre forme di previdenza complementare, il lavoratore
di-pendente ha la possibilità di crearsi una pensione bis, di
scorta, aggiuntiva a quella pubblica obbligatoria senza "svenarsi"
finanziariamente, cioè senza dover intaccare una quota rilevante
del salario netto percepito mensilmente. Nell' ipotesi infatti
che il lavoratore decidesse di tenersi il suo Tfr e, contemporaneamente,
di aderire a una delle forme di previdenza complementare, sarebbe
obbligato a drenare dal proprio stipendio netto mensile una
cifra significativa - poniamo un 10 per cento, pari a 100 euro
per ogni 1.000 netti - cifra che pochi dipendenti potrebbero
permettersi a cuor leggero per tutta la loro vita lavorativa.
B.
Il lavoratore che aderirà a una delle tre forme di previdenza
complementare beneficerà di un contributo supplementare versato
mensilmente dal proprio datore di lavoro pari all'1-1,2 per
cento della retribuzione lorda mensile. Se invece il lavoratore
dipendente propende per la conservazione del Tfr secondo il
sistema classico, non beneficerà mai di questo ulteriore versamento
contributivo cha la legge impone a carico del datore di lavoro.
C.
Tale contributo del datore di lavoro si dice "portabile" nel
senso che se e quando un lavoratore deciderà di spostare il
suo montante contributivo da un fondo A a un fondo B e poi ancora
in un fondo C, continuerà ad avere diritto al versamento del
contributo da parte del suo datore di lavoro anche per tutto
il tempo in cui rimarrà, dapprima nel fondo B e, successivamente,
nel fondo C.
D.
La legge 243/2004 delega il Governo ad ampliare ulteriormente
gli incentivi fiscali al fine di rendere più appetibile l'uso
dello strumento. La disciplina attuale - regolamentata dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, (pubblicato nel S.O. n.
41/L alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000), entrata
in vigore il 1° gennaio 2001, e su cui l'Agenzia delle Entrate
si è pronunciata con una poderosa circolare, la n. 29/E del
20 marzo 2001 - prevede che i contributi versati in un fondo
chiuso, in un fondo aperto, in un Fip o Pip, sono deducibili
dal reddito complessivo nel limite del 12 per cento e comunque
non oltre i 10 milioni delle vecchie lire (5.164,65 euro). In
realtà, questa regola si applica alla lettera solo per i lavoratori
autonomi; per i lavoratori dipendenti per i quali non è a disposizione
- nel senso che non è stato ancora istituito o se è stato istituito
non è ancora operante dopo due anni dalla costituzione - un
fondo chiuso di categoria e per i lavoratori dipendenti che
non hanno neppure la possibilità di iscriversi a un fondo aperto
ad adesione collettiva in quanto il proprio datore di lavoro
non ha sottoscritto alcuna convenzione ad hoc con qualche istituto
di credito o compagnia assicurativa.
Per
i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che invece hanno
la possibilità di iscriversi a un fondo chiuso o a un fondo aperto
ad adesione collettiva, esistono ulteriori forti limitazioni per
godere della deducibilità fiscale. Essi infatti sono obbligati:
1)
ad aderire solo al proprio fondo chiuso di categoria, oppure
al fondo aperto ad adesione collettiva con il quale il datore
di lavoro ha stipulato una convenzione ad hoc. I lavoratori
dipendenti che appartengono a una categoria che ha istituito
un fondo chiuso ma che per scelta volontaria decidono di non
aderirvi, così come i lavoratori dipendenti che appartengono
a una categoria che non ha istituito alcun fondo chiuso ma che
decidono di non iscriversi al fondo aperto ad adesione collettiva
sulla base di una convenzione siglata dal loro datore di lavoro
con una qualche banca o assicurazione, avranno ulteriori pesanti
limitazioni. Infatti, il lavoratore dipendente che non aderisce
al fondo chiuso o al fondo aperto ad adesione collettiva beneficia
della deduzione fiscale solo se possiede redditi diversi rispetto
a quelli da lavoro dipendente, nel qual caso avrà il beneficio
del 12 per cento ma solo fino all'importo complessivo dei soli
redditi diversi.Esempio:
reddito lavoro dipendente 25.000 euro, redditi diversi 2.500
euro, deduzione complessi-va 3.300 euro pari al 12 per cento
di 27.500 euro (si badi bene, somma inferiore al limite massimo
di 5.164,65 euro), deduzione utilizzabile 2.500 euro corrispondente
all'ammontare massimo dei propri redditi diversi. Va da sé che
sulla base della disciplina vigente se il lavoratore non aderisce
e non possiede altri redditi diversi rispetto a quelli derivanti
dal lavoro dipendente non potrà beneficiare di alcuna deduzione
fiscale
2)
a versare a tale fondo una quota non inferiore al 50 per cento
dei contributi versati al Tfr: la deduzione spetta per un importo
complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr
destinata al fondo chiuso. Esempio: se un soggetto
versa al fondo a cui si iscrive una quota di Tfr pari a 2.000
euro, avrà diritto a una deduzione massima di 4.000 euro, fermo
restando che tale cifra dovrà essere inferiore al 12 per cento
del suo reddito complessivo con il massimo di 5.164,65 euro.
Ciò significa che quel soggetto può versare al proprio fondo
di categoria e/o a un Pip privatamente sottoscritto con una
compagnia di assicurazione anche più di 2.000 euro di contribuzione
volontaria, poniamo ad esempio 4.500 euro, ma solo 4.000 ne
potrà dedurre dal proprio reddito complessivo in dichiarazione,
i restanti 500 no.
Riassumendo:
il decreto legislativo 47/2000 prevede tre paletti per i lavoratori
dipendenti:
1)
il 12 per cento del redito complessivo
2)
doppio della quota del Tfr trasferito alla previdenza complementare
3)
soglia massima di euro 5.164,65, sono concorrenti e alternativi
tra loro, nel senso che si applica il più basso. Esempio:
un lavoratore ha un reddito di 80.000 euro, il primo limite
(12 per cento) è 9.600 euro. Poiché tale cifra supera la soglia
massima deducibile (5.164,65 euro) ci si deve fermare a questo
importo, ma a patto che la quota di Tfr trasferita al fondo
pensione chiuso sia almeno pari al 50 per cento di 5.164,65
euro. La legge delega prevede tuttavia di ampliare tali limiti
agevolativi al fine di rendere più appetibile per tutti (dipendenti
e autonomi) il ricorso alla previdenza complementare. In particolare,
la delega impone ai futuri decreti attuativi di fissare nuovi
e diversi limiti in valore assoluto (oggi 5.164,65 euro) e in
valore percentuale (oggi il 12 per cento del reddito), applicando
quello più favorevole all'interessato: pertanto, una volta a
regime il nuovo sistema, i tre paletti di cui sopra si amplieranno
e si capovolgeranno consentendo al soggetto di beneficiare di
quello che lo agevolerà di più. Inoltre, allo scopo di equiparare
tutte le forme di previdenza complementare affinché ogni lavoratore
sia libero di trasferire il proprio Tfr dove meglio crede senza
alcuna limitazione e/o penalizzazione, la legge delega eliminerà
il vincolo di adesione ai soli fondi chiusi (o di categoria),
al fine di trarne i benefici fiscali, per i dipendenti che lavorano
in settori che li hanno già costituiti e che sono operanti.
E.
Le prestazioni erogate dalle varie forme di previdenza complementare
avranno le garanzie della non cedibilità, non sequestrabilità
e non pignorabilità: si tratta di garanzie che non esistono
per il Tfr.
F.
Se da un lato è vero che il rendimento dei fondi o dei Fip è
aleatorio, cioè dipende dalle capacità della società di gestione
e dall'andamento del mercato finanziario, dall'altro è altrettanto
vero che nel lungo periodo, cioè nell'arco di 20 o 30 anni,
le statistiche dimostrano come investimenti dinamici (azionari)
permettono di ottenere rendimenti presumibilmente superiori
rispetto a quelli derivanti dalla rivalutazione a norma di legge
del Tfr accantonato. Tali risultati non si determinano in modo
automatico, a prescindere dall'andamento dei mercati, ma per
conseguirli richiedono che il titolare effettui periodicamente
una adeguata "manutenzione" del proprio investimento previdenziale,
allo stesso modo del contadino che non basta che pianti una
vite per ottenere qualche anno dopo del buon vino ma deve ogni
tanto potarla, concimarla, raddrizzarla. Né sarà sufficiente
delegare la manutenzione del proprio investimento, ad esempio,
all'operatore della propria banca di fiducia, e questo per due
ragioni: 1) il Testo unico della finanza assegna alle istituzioni
finanziarie (banche/assicurazioni) un ruolo di intermediari,
cioè di meri venditori di prodotti, e non di consulenti. Pertanto,
la "consulenza" delle banche è solo "strumentale" ovvero strettamente
legata all'investimento proposto in un dato istante; 2) c'è
il turn-over degli addetti, per cui è praticamente certo che
i suggerimenti cambiano a seconda della persona che li dà, in
quanto la finanza non è una scienza esatta, inconfutabile nei
suoi postulati, ma opinabile.
G.
La legge 243/2004 attribuisce ai fondi pensione la contitolarità
con i propri iscritti del diritto di con-tribuzione, compreso
il Tfr cui è tenuto il datore di lavoro, e li legittima a rappresentare
i propri iscritti nelle controversie aventi per oggetto i contributi
omessi. In altre parole, se i datori di lavoro non verseranno
i contributi mensili o non accantoneranno il Tfr maturato, i
fondi pensione potranno perseguirli
con una capacità di tutelare i diritti violati incomparabilmente
maggiore di quanto potrebbe fare il singolo lavoratore dipendente
"truffato" dal proprio datore di lavoro "disonesto".
Svantaggi
A.
Il lavoratore dovrà necessariamente acquisire una notevole cultura
finanziaria o studiando a titolo personale oppure avvalendosi
di consulenti esperti ma indipendenti (e, dunque, a pagamento
"a parcella", come tutti i professionisti) per le due ragioni
indicate nel precedente punto F. Non a caso si osservava in
premessa come la legge 243/2004 imponga al Governo di informare
i lavoratori. Ma è utopistico pensare che qualcuno riesca a
rendere 13 milioni di lavoratori dipendenti di oggi, più tutti
i futuri lavoratori subordinati, degli esperti di finanza. Aggiungiamo,
a nostro avviso, che su un tema così essenziale nessuno può
pensare di ricevere passivamente tutte le informazioni che gli
servono da una lungimirante autorità o da qualche sensibile
datore di lavoro, ma dovrà sempre, necessariamente, assumere
un ruolo attivo e, dunque, studiare, ricercare, chiedere, informarsi
individualmente. Ricordiamoci che le lacune informative del
sistema saranno colmate da campagne pubblicitarie sapientemente
orchestrate delle società che vendono i fondi al fine di fare
presto "cassa", ovvero di realizzare profitti straordinari.
B.
Al momento del pensionamento, il lavoratore non disporrà di
alcuna somma da usare a beneficio proprio o di altri (figli).
Più precisamente, potrà ottenere sotto forma di capitale non
più di un terzo del montante maturato, essendo destinati i restanti
due terzi a trasformarsi in rendita periodica, cioè in "mini-pensioni"
che saranno corrisposte mensilmente e che andranno a integrare
il magro assegno pensionistico pubblico obbligatorio (quello,
per intendersi, garantito dall'Inps, dall'Inpdap, dall'Inpgi,
dalle Casse dei liberi professionisti). Diciamo un terzo anche
se la legge (vd. Dlgs 47/2000, articolo 6) prevede che si possa
richiedere sottoforma di capitale fino a un massimo del 50 per
cento del montante maturato, ma oltre il 33,33 per cento è prevista
una fiscalità talmente svantaggiosa da costituire un ferreo
deterrente al superamento della terza parte dell'ammontare disponibile.
La legge delega prevede però un ammorbidimento di questa regola,
sempre da realizzarsi concretamente con i decreti attuativi
prossimi futuri, per cui si potrà richiedere davvero fino al
50 per cento del proprio montante senza penalizzazioni o disincentivi.
A essere ancora più precisi, i fondi pensione garantiscono una
rendita mensile (e, dunque, la mini-pensione integrativa) solo
se questa risulta essere superiore all'assegno sociale Inps;
viceversa ai sottoscrittori viene liquidato unicamente il capitale
accumulato. Esempio: nel 2003 l'assegno sociale
Inps è stato pari a 4.667 euro (389,92 euro al mese): per avere
una rendita lorda annua identica occorre che un uomo di 60 anni
maturi un capitale di circa 81.500 euro, mentre la cifra sale
a circa 93.600 euro per una donna della stessa età (la differenza
è imputabile alla maggiore longevità femminile). Se quell'uomo
o quella donna accumulano solo 77.000 euro, tale cifra la otterranno
per intero tutta e subito come la cara vecchia "liquidazione"
e non incasseranno alcuna rendita vitalizia. Prima di gridare
alla "fine" della vecchia cara liquidazione, paradossalmente
il problema si rovescia: non è poi così scontato che chi aderirà
a un fondo pensione otterrà sicuramente una rendita periodica
integrativa in quanto dovrà accumulare un montante ragguardevole,
specie per i lavoratori dipendenti dei livelli retributivi medi
e bassi che rappresenteranno la stragrande maggioranza dei potenziali
sottoscrittori. Anzi, per i lavoratori "medi e bassi" ultra
quarantenni, eguagliare l'assegno sociale Inps si prospetta
un'impresa ardua senza un consistente sforzo individuale aggiuntivo.
C.
E' molto disincentivata la possibilità di richiedere anticipi
sulle somme di Tfr versate alle forme di previdenza complementare:
a) dal momento dell'adesione, occorre essere iscritti al fondo
da almeno 8 anni (ad esempio, un lavoratore che si iscrive al
fondo dopo 12 dall'assunzione, necessita di altri 8 anni per
poter chiedere l'anticipo dovendo complessivamente attendere
20 anni); b) non si può ottenere oltre un terzo delle somme
versate; c) occorre giustificare documentalmente che l'anticipo
serve solo per l'acquisto prima casa o per urgenti e gravi interventi
chirurgici riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
per sé stessi o per i più stretti familiari a carico.
D. Il riscatto della propria posizione individuale è
sempre possibile, ma è conveniente solo al verificarsi di certe
situazioni "tutelate" dalla legge per le quali si applica la
tassazione separata: riscatti a seguito di 1) pensionamento,
2) cessazione rapporto di lavoro per mobilità, 3) per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Al di fuori
di tali situazioni "tutelate" dalla legge, l'intero importo
riscattato viene assoggettato a tassazione ordinaria con possibile
applicazione di aliquota marginale più elevata.
E. Mentre il Tfr ha un rendimento garantito, praticamente certo
(salvo fortissime oscillazioni del tasso di inflazione annua)
e abbastanza rilevante (comunque superiore all'inflazione annua),
i rendimenti dei fondi o dei Fip sono aleatori in quanto dipendono
unicamente dalle capacità della società di gestione e dall'andamento
del mercato finanziario.
F. I tempi di percezione della rendita e/o di un terzo del capitale
si allungano a dismisura. Il lavoratore potrà percepire i contributi
versati al Fondo o al Fip non più ogni volta che cessa il rapporto
di lavoro, ma solo quando matura i requisiti per il trattamento
previdenziale da parte del fondo, cioè quando raggiungerà un'età
anagrafica da un minimo di 57 anni a un massimo di 65, a seconda
del regime pensionistico al quale appartiene (anzianità o vecchiaia).
C.
Terza alternativa : il lavoratore dipendente decide di non decidere,
ovvero si astiene da ogni manifestazione di volontà
Questa
rappresenta l'eventualità peggiore per gli interessi del lavoratore,
il quale, in pratica, finirebbe col delegare altri (in primis
il legislatore e successivamente le società di gestione dei fondi)
a decidere permanentemente - e pare anche irrevocabilmente - su
una questione essenziale della sua vita senza averne alcun tipo
di influenza. E' una soluzione altamente sconsigliabile. C'è il
rischio concreto che per molti anni questa opzione predefinita
- in gergo tecnico detta di default - sarà molto praticata: l'evidenza
empirica dimostra che anche nei Paesi che da decenni adottano
simili sistemi gli individui tendono a non scegliere. Inoltre,
un recente rapporto dell'Ufficio studi della Bnl dimostra come
tra i lavoratori italiani serpeggia molta difficoltà ad accettare
l'idea di contribuire per qualcosa che fino a pochi anni fa era
data per scontata, nel senso che sono da sempre abituati ad aspettarsi
la pensione pubblica "sicura" al termine della propria vita lavorativa.
E, come è noto, cambiare mentalità a un'intera collettività costituisce
sempre una sfida. Su un piano strettamente operativo invece, questa
terza opzione rimarrà del tutto ipotetica fino a quando non interverranno
a far chiarezza i decreti legislativi attuativi di cui abbiamo
detto nell'introduzione. In questa sede si può dire che la legge
delega 243/2004 rinvia appunto ai decreti attuativi "l'individuazione
di modalità tacite di conferimento del TFR ai fondi istituiti
o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione pubblica all'uopo istituite" oppure in base ai
contratti collettivi, cioè ai fondi chiusi (detti anche di categoria),
se esistono, o ai fondi aperti ad adesione collettiva. Non è possibile
immaginare quali saranno le intenzioni del ministero del Welfare
di qui a qualche mese, ma da un punto di vista esclusivamente
logico è ipotizzabile che i decreti attuativi che emanerà prevedranno
le seguenti soluzioni a "esclusione":
1.
Dipendenti che lavorano in settori dove già esistono i fondi
di categoria: in caso di loro "silenzio-assenso", il Tfr finirà
proprio nel contenitore che già esiste ed è attivo, il fondo
chiuso (o di cate-goria), ovvero un fondo aperto ad adesione
collettiva, cioè un vero e proprio fondo aperto, ma verso il
quale una (di solito piccola) azienda stipula una convenzione
di adesione per i suoi (pochi) dipendenti (esempio: una azienda
manifatturiera con 25 dipendenti si accorda con la Banca XXX
per far aderire ciascuno di essi - operai, impiegati, manager
- al fondo pensione aperto direttamente gestito dalla stessa
Banca).
2.
Dipendenti che lavorano in settori dove non esistono né i fondi
di categoria né quelli aperti ad adesione collettiva: in caso
di loro "silenzio-assenso", il Tfr finirà in fondi di previdenza
già istituiti da tempo dalle Regioni e gestiti insieme ai sindacati
confederali. Attualmente solo tre Regioni li hanno istituiti
e sono operanti: "Solidarietà Veneto" dalla Regione Veneto (nato
nel 1990, oggi conta 13.500 dipendenti iscritti), "Laborfonds"
dal Trentino Alto Adige (a oggi conta 68.225 aderenti, di cui
32.899 dipendenti pubblici), "Fopadiva" dalla Valle d'Aosta.
3.
Dipendenti che lavorano in settori dove non esistono i fondi
di categoria e che vivono in regioni che non hanno istituto
fondi regionali: in caso di loro "silenzio-assenso" il Tfr dovrebbe
automaticamente essere indirizzato verso un fondo di previdenza
che ogni Regione dovrà rapidamente istituire sulla falsariga
delle tre che già ce l'hanno da qualche anno per lungimirante
iniziativa autonoma.
4.
Qualora le regioni non fossero in grado di costituire fondi
di previdenza in tempi molto rapidi, la legge delega prevede
che in via residuale siano costituiti, presso enti di previdenza
obbligatoria (Inps, Inpdap, Enpals, Casse), forme pensionistiche
alle quali destinare - appunto "in via residua-le" - le quote
del Tfr non altrimenti devolute. Ciò significa che gli enti
citati dovranno costituire presso di loro delle gestioni speciali
a cui far confluire e gestire in via separata la parte di Tfr
non altrimenti destinabile nei punti 1, 2 e 3.
Al
di là delle scelte di "merito" che i decreti faranno, saranno
inevitabili polemiche a livello politico e sindacale, perché mentre
la legge delega mette tutte le forma di previdenza su un piano
di assoluta parità, lo strumento attuativo sarà obbligato a incardinare
il Tfr di chi non sceglie verso un tipo, e uno solo, di fondo
previdenziale a scapito di tutte le altre possibili soluzioni:
il che implicherà appunto una scelta che a monte sarà politica
tout-court (alcune istituzioni risulteranno privilegiate rispetto
ad altre concorrenti) e, a scendere, anche di politica economica
in senso lato (una scelta piuttosto che un'altra avrà l'effetto
di far confluire ingenti risorse in una direzione piuttosto che
in un'altra).
Un solo esempio: la legge dovrà necessariamente contenere i criteri
per destinare da qualche parte il Tfr di un lavoratore metalmeccanico
trentino che lavora in una piccola azienda che ha sottoscritto
un accordo con una Bcc locale per l'adesione a un fondo aperto
ad adesione collettiva da quest'ultima collocato sul mercato per
conto di un grande emittente nazionale o internazionale. Il Tfr
andrà al fondo chiuso "Cometa" che vale per tutta la categoria
dei metalmeccanici nazionali? o al fondo regionale "Laborfonds"
che in Trentino esiste ed è attivo da tempo? o al fondo aperto
ad adesione collettiva collocato dalla Banca locale e con cui
il datore di lavoro ha siglato una convenzione per far aderire
i suoi dipendenti o, in via residuale, all'Inps? Ma, se fosse
così, nella sua fisionomia nazionale o in un'eventuale sua articolazione
regionale? È scontato che qualunque scelta che il ministero farà,
sarà opinabile.
Inoltre,
una volta destinato il Tfr da qualche parte, i decreti attuativi
decideranno il tipo di gestione: obbligazionario, azionario, bilanciato,
e così via. Ma senza un'adeguata valutazione della situazione
personale del lavoratore e, nel corso del tempo, senza una minima
"manutenzione" dell'investimento previdenziale, questo potrà risultare
non appropriato alla situazione di quel particolare individuo.
Ad esempio, destinare il Tfr in un comparto obbligazionario potrebbe
non essere la soluzione migliore se il nostro metalmeccanico trentino
è giovane; al contrario, potrebbe rivelarsi un azzardo conferire
il Tfr in un comparto esclusivamente o prevalentemente azionario
se il nostro metalmeccanico è in là con gli anni o comunque vicino
alla pensione.
Come
si è visto da ques'ultimo esempio, una volta risolto il problema
di dove "veicolare" il Tfr di chi si è astenuto da ogni manifestazione
di volontà, i decreti attuativi dovranno decidere tutto ciò che
ne deriva a cascata: le modalità della gestione, l'attribuzione
del montante maturato, le componenti "accessorie" come, ad esempio,
l'opzione per la reversibilità o meno della propria rendita, le
forme di protezione che dovranno essere garantite ai lavoratori
in quanto il loro Tfr finirà comunque in un sistema a capitalizzazione
puro con assoggettamento a tutti i rischi tipici dei mercati finanziari.
A tal proposito, la delega impone al Governo di disporre affinché
"i fondi possano dotarsi di linee di investimento tali da garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR".
Infine,
gli eventuali fondi residuali creati dall'Inps o dall' Inpdap
dovranno garantire ai sottoscrittori un rendimento minimo. Ciò
apre un ulteriore problema: se infatti il rendimento garantito
fosse troppo alto - diciamo, molto prossimo al rendimento medio
del Tfr e, quindi, attorno al 2,5-3 per cento all'anno - si paventa
il rischio che la gestione di tali fondi ricalchi le stesse storture
dei sistemi previdenziali pubblici obbligatori e che di qui a
vent'anni tutta la collettività sarà chiamata a "farsi carico"
di coprire i buchi di una gestione previdenziale complementare
troppo generosa.
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